Guida pratica per ex frontalieri e lavoratori residenti in Italia
Tra i dubbi più frequenti che riguardano gli ex frontalieri vi è la tassazione delle somme ricevute dalla propria cassa pensione svizzera, comunemente conosciuta come LPP (Secondo Pilastro).
Molti lavoratori, al momento della liquidazione del capitale, si chiedono:
- il capitale LPP deve essere dichiarato in Italia?
- quanto si paga di tasse?
- le imposte eventualmente trattenute in Svizzera sono sufficienti?
- esistono agevolazioni fiscali?
Vediamo quali sono le regole principali da conoscere.
Cos’è la LPP?
La LPP (Legge Federale sulla Previdenza Professionale) rappresenta il cosiddetto Secondo Pilastro del sistema previdenziale svizzero.
Durante il rapporto di lavoro in Svizzera, sia il dipendente sia il datore di lavoro versano contributi ad una cassa pensione che andrà ad integrare le prestazioni del Primo Pilastro (AVS).
Al verificarsi di determinati eventi, come il pensionamento o altre situazioni previste dalla normativa svizzera, la prestazione può essere erogata:
- sotto forma di rendita;
- sotto forma di capitale;
- in forma mista.
La tassazione in Italia
Per i soggetti fiscalmente residenti in Italia, il trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche svizzere è disciplinato dall’articolo 76 della Legge n. 413/1991.
Negli anni la disciplina è stata oggetto di diversi interventi normativi e interpretativi fino ad arrivare all’attuale regime che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% sulle prestazioni pensionistiche svizzere AVS e LPP percepite da residenti italiani.
La Legge di Bilancio 2023 ha inoltre eliminato molte delle incertezze esistenti in passato, estendendo il regime agevolato anche alle prestazioni percepite su conti esteri e uniformando il trattamento fiscale delle pensioni svizzere.
Un esempio pratico
Immaginiamo un ex frontaliere residente in Italia che riceva nel 2026 una liquidazione LPP pari a:
CHF 100.000
Applicando il regime previsto dall’art. 76 della Legge n. 413/1991:
- Capitale percepito: CHF 100.000
- Imposta sostitutiva: 5%
- Imposta dovuta in Italia: CHF 5.000
L’imposizione risulta generalmente più favorevole rispetto all’applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF.
Attenzione alle ritenute applicate in Svizzera
In molti casi la cassa pensione svizzera applica una ritenuta fiscale al momento dell’erogazione del capitale.
Per questo motivo è fondamentale verificare:
- l’importo lordo della prestazione;
- l’eventuale imposta trattenuta in Svizzera;
- la documentazione rilasciata dalla cassa pensione;
- la possibilità di richiedere il rimborso delle imposte trattenute secondo quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.
Ogni situazione deve essere valutata singolarmente.
Come si versa l’imposta in Italia?
Qualora non sia intervenuto un intermediario italiano ad applicare la ritenuta, il contribuente dovrà provvedere direttamente in dichiarazione dei redditi all’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva del 5%, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.
Quali documenti conservare?
È consigliabile conservare:
✓ certificazione della cassa pensione;
✓ conteggio di liquidazione della prestazione;
✓ attestazione delle eventuali imposte trattenute in Svizzera;
✓ documentazione bancaria relativa all’accredito;
✓ eventuale documentazione relativa a richieste di rimborso presentate alle autorità fiscali svizzere.
Non tutte le prestazioni svizzere sono uguali
Un errore molto frequente consiste nel confondere:
- AVS (Primo Pilastro);
- LPP (Secondo Pilastro);
- Libero Passaggio;
- Terzo Pilastro.
Sebbene oggi il regime fiscale sia stato notevolmente armonizzato, è sempre opportuno verificare la natura della prestazione percepita prima di procedere alla compilazione della dichiarazione dei redditi.
Conclusioni
La liquidazione del capitale LPP rappresenta un momento importante nella pianificazione previdenziale e fiscale di ogni ex frontaliere.
La normativa italiana prevede un regime agevolato particolarmente favorevole, ma la corretta applicazione richiede un’attenta analisi della documentazione rilasciata dalla cassa pensione e delle eventuali imposte già versate in Svizzera.
Una verifica preventiva consente di evitare errori dichiarativi, sanzioni e possibili duplicazioni d’imposta.
Riferimenti normativi
- Art. 76 Legge 30 dicembre 1991 n. 413;
- Art. 55-quinquies D.L. n. 50/2017;
- Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023);
- Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera;
- Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020;
- Agenzia delle Entrate – Consulenza Giuridica n. 3 del 13 aprile 2021;
- Agenzia delle Entrate – Risposta ad Interpello n. 125/2024.



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